Statuto

Art. 1 – Oggetto Associativo

È costituita l’associazione ‘Consulta universitaria per la Storia delle religioni’ (abbreviato ‘CUSR’, di qui in avanti: ‘Consulta’), organismo di consultazione permanente con il compito di promuovere e favorire iniziative scientifiche, culturali e istituzionali riguardanti l’ambito degli studi di Storia delle religioni, con particolare riferimento al Settore Scientifico-Disciplinare M-ST0/06, attualmente previsto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca italiano.

La Consulta è apolitica, volontaria, aconfessionale; non ha finalità di lucro e non prevede attività commerciali; ha una struttura democratica.

La Consulta promuove e favorisce iniziative per sostenere il ruolo degli studi storico-religiosi nelle varie istituzioni di ricerca ed educative, nei mezzi di comunicazione e in generale nella vita pubblica. A tal fine cura i rapporti con organi istituzionali quali il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Consiglio Universitario Nazionale, l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, le Direzioni Scolastiche regionali, le Consulte e Associazioni scientifiche di altri settori scientifico-disciplinari. Promuove e favorisce inoltre l’organizzazione di convegni e incontri di studio su temi inerenti l’ambito della Storia delle religioni, come pure l’ideazione di progetti di ricerca, anche in collaborazione con altri enti di ricerca e universitari, pubblici e privati.

La Consulta promuove e partecipa al confronto sui problemi della didattica in ambito scolastico e universitario, della formazione e dell’aggiornamento degli insegnanti, dell’occupazione e degli sbocchi professionali dei laureati in discipline storico-religiose, della valorizzazione delle stesse negli ambiti della ricerca, dell’organizzazione didattica universitaria, delle scuole di specializzazione, dei master e dei dottorati di ricerca.

La Consulta ha sede legale presso il Dipartimento universitario al quale afferisce il Presidente pro tempore e, su delibera della Giunta, può riunirsi anche in altre sedi, sempreché sul territorio italiano.

La durata della Consulta è di anni cinquanta dalla data di costituzione e la stessa potrà essere prorogata con delibera dell’Assemblea delle persone associate.

Il patrimonio della Consulta è costituito dai residui di gestione, dalle quote associative, da contributi di enti pubblici o privati, da altri eventuali assegni e/o redditi o proventi da lasciti e da donazioni.

Art. 2 – Soci e socie

Sono Soci di diritto, a richiesta, della Consulta tutti i/le docenti universitari in servizio (anche se in aspettativa) nelle Università italiane e afferenti all’attuale Settore Scientifico Disciplinare “Storia delle religioni” (M/STO-06), come indicato negli elenchi ufficiali pubblicati sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca della Repubblica Italiana (professoresse e professori di prima e seconda fascia, ricercatori e ricercatrici a tempo indeterminato e determinato).

L’elenco aggiornato delle persone associate è pubblicato sul sito web della Consulta.

Il passaggio di una persona associata ad altro Settore Scientifico Disciplinare comporta automaticamente la perdita della qualità di socio della Consulta.

Tutti coloro i quali entreranno a far parte della Consulta entro quindici giorni dalla sua costituzione acquisiranno automaticamente la qualifica di soci fondatori al pari delle persone che sottoscrivono l’Atto costitutivo.

È stabilito il pagamento di una quota associativa personale annuale, che deve essere versata entro la data della prima seduta dell’Assemblea (ordinaria o straordinaria) dell’anno solare in corso. Il mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi comporta la decadenza dalla qualifica di socio.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

È prevista la possibilità di recesso dalla Consulta. La qualità di associato cessa esclusivamente per recesso o morte della persona interessata, oppure per morosità, in seguito ad apposita dichiarazione della Giunta.

L’adesione alla Consulta attribuisce alla persona associata il diritto di voto attivo e passivo.

Art. 3 – Organi

Sono organi della Consulta: l’Assemblea, il Presidente, la Giunta.
Su proposta della Giunta o di un terzo delle persone associate, l’Assemblea ha inoltre facoltà di costituire un Collegio di Revisori dei conti; l’eventuale deliberazione in tal senso non costituisce una modifica di questo Statuto.

Art. 4 – Assemblea

L’Assemblea è costituita dalle persone associate nella Consulta. Essa è l’organo d’indirizzo, di programmazione e di gestione dell’attività della Consulta.

L’Assemblea elegge a scrutinio segreto il Presidente ed i componenti della Giunta.

L’Assemblea elabora gli orientamenti e le linee dell’attività della Consulta; delibera a maggioranza sulle sue iniziative e ne approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo; decide su tutti gli argomenti di carattere generale posti all’ordine del giorno esprimendo, se del caso, pareri e/o raccomandazioni.

L’Assemblea, con il voto di una maggioranza non inferiore alla metà più una delle persone associate alla Consulta, può deliberare modifiche del presente Statuto o, eventualmente, stabilire lo scioglimento anticipato della Consulta.

L’Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta nell’arco di ogni anno solare; in via straordinaria su richiesta di almeno la metà delle persone associate più una; in quest’ultimo caso, l’Assemblea è convocata entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta. L’avviso di convocazione dell’Assemblea va inoltrato alle persone associate, via posta materiale o elettronica, almeno quattordici giorni prima della data di convocazione, corredato dall’ordine del giorno stabilito dal Presidente.

Sì può giustificare la propria assenza all’Assemblea mediante apposita comunicazione inviata via posta materiale o elettronica al Presidente e al Vicepresidente.

Le adunanze dell’Assemblea sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà delle persone associate più una, in seconda convocazione se il numero delle persone presenti sommato a quello dei deleganti è pari almeno alla metà più una delle persone associate.

L’Assemblea delibera a maggioranza semplice. Previa disposizione del Presidente, o su richiesta di tre persone partecipanti all’assemblea, la votazione su qualunque punto all’ordine del giorno si effettua con scrutinio segreto.

È ammesso il voto per delega: ciascuna persona associata e presente in Assemblea può detenere non più di due deleghe.

Art. 5 – Presidente

Il/La Presidente è eletto dall’Assemblea tra i docenti di prima o seconda fascia associati nella Consulta e resta in carica per tre anni; la sua elezione si svolge a scrutinio segreto.

Il Presidente rappresenta ufficialmente la Consulta; ne ha la legale rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente presiede l’Assemblea e le riunioni della Giunta; ne convoca le adunanze stabilendo l’ordine del giorno, inserendovi eventualmente argomenti proposti da almeno un membro della Giunta o da almeno un quinto delle persone associate.

Il Presidente, coadiuvato dal Tesoriere, provvede all’amministrazione delle entrate e delle spese secondo le delibere dell’Assemblea e dei bilanci da essa approvati; vigila sulla conservazione del patrimonio e firma gli ordini di pagamento.

Art. 6 – Giunta

La Giunta è eletta a scrutinio segreto dall’Assemblea ed è composta (oltre che dal Presidente) da quattro persone associate alla Consulta. Tra queste quattro persone componenti la Giunta, il Presidente designa Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.

Le persone elette nella Giunta restano in carica per tre anni.

La Giunta coopera con il Presidente nella gestione della Consulta e nell’attuazione delle delibere dell’Assemblea; esamina i bilanci preventivi e consuntivi nonché la relazione della gestione finanziaria da parte del Tesoriere, relazione che successivamente viene presentata all’Assemblea per l’approvazione; predispone eventuali regolamenti interni da proporre all’approvazione dell’assemblea; autorizza il Presidente ad aderire ad accordi e a sottoscrivere documenti relativi alle finalità istituzionali della Consulta (CUSR) insieme ad altre Consulte o Associazioni scientifiche e ad assumere iniziative e provvedimenti di urgenza, da portare a ratifica della successiva Assemblea.

La giunta si riunisce in via ordinaria almeno due volte nell’arco di ogni anno solare e in via straordinaria su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza delle persone che la compongono. La partecipazione alle riunioni della giunta può avvenire in video conferenza o per altre analoghe vie telematiche.

Art. 7 ­– Vice Presidente

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano in via suppletiva al Vicepresidente.

Art. 8 – Segretario/a

Il Segretario della Consulta cura la circolazione delle informazioni e delle comunicazioni fra la Giunta e le persone associate; di concerto con il Presidente, convoca le adunanze dell’Assemblea e le riunioni della Giunta e ne cura la verbalizzazione.

Art. 9 – Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa della Consulta, cura la riscossione delle quote associative e di eventuali contributi; presenta all’Assemblea ordinaria, di concerto con il Presidente, il bilancio annuale.

Art. 10 – Elezioni, durata e gratuità degli incarichi, sostituzione delle persone elette

Il Presidente e la Giunta sono eletti a maggioranza semplice dalle persone associate, con voto a scrutinio segreto. La votazione avviene nel corso dell’Assemblea. I voti possono essere preventivamente inviati al Presidente per posta materiale (in doppia busta, di cui la interna bianca e priva di segni di riconoscimento sull’esterno); vengono comunque tutti scrutinati assieme ai voti espressi in Assemblea. Per curare le procedure di voto, scrutinare i voti e proclamare le persone elette, il Presidente nomina un seggio elettorale, composto da tre persone scelte tra soci e socie; una delle tre è nominata presidente del seggio.

Per l’elezione del Presidente ogni elettore dispone di una preferenza; per l’elezione delle persone componenti la Giunta (oltre al Presidente) dispone di tre preferenze. Sono elette le persone che avranno raccolto il maggior numero di suffragi tenendo conto, per ciò che riguarda la Giunta, della sua composizione prevista dall’art. 6. In caso di parità di voti ricevuti, è eletto chi ha maggiore anzianità accademica; nel caso sia pari anche l’anzianità accademica, è eletto chi ha la minore anzianità anagrafica.

In caso di dimissioni o di impossibilità a proseguire il mandato da parte del Presidente, subentra il Vicepresidente, con l’incarico di convocare entro trenta giorni un’Assemblea per eleggere nuovamente il Presidente.

In caso di dimissioni o di impossibilità a proseguire il mandato da parte di una delle persone elette a far parte della Giunta, subentra la prima delle persone non elette al medesimo incarico. In caso di necessità, il Presidente convoca un’elezione suppletiva per l’integrazione della Giunta vacante fino all’esaurimento del mandato.

Presidente e Giunta restano in carica per tre anni e sono rieleggibili per un solo altro mandato consecutivo. È fatto divieto di cumulo per tali cariche, nonché per gli incarichi di Vicepresidente, di Segretario e di Tesoriere.

Tutte le cariche associative sono assunte ed esercitate solo ed esclusivamente a titolo gratuito.

Art. 11 – Quota associativa

La quota annuale di associazione alla Consulta è stabilita dall’Assemblea.

Il mancato pagamento della quota associativa comporta la sospensione temporanea del diritto di voto attivo e passivo nell’Ambito dei lavori dell’Assemblea; dopo due anni consecutivi comporta la decadenza dalla qualità di socio.

Art. 12 – Patrimonio

Il patrimonio della Consulta è costituito dall’introito delle quote annuali versate dalle persone associate, da erogazioni o contributi da parte di enti pubblici o privati o da donazioni e altri eventuali redditi patrimoniali. Il patrimonio della Consulta deve essere destinato esclusivamente ai fini della Consulta, quali prefissati dallo Statuto, e alle attività ad essi connesse. L’Assemblea ordinaria delibera sul bilancio annuale della Consulta. Allo scioglimento della Consulta, il patrimonio verrà devoluto ad altre associazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

Art. 13 – Esercizio finanziario e bilancio

L’esercizio finanziario della Consulta decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. Non oltre quattro mesi dal completamento dell’esercizio finanziario, la Giunta controlla il bilancio consuntivo e preventivo annuale nonché la relazione sull’esercizio finanziario per il dibattito in Assemblea annuale.

Il bilancio consuntivo e preventivo annuale almeno da 15 giorni prima dell’Assemblea annuale è in visione presso la sede legale della Consulta. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili di gestione.

Art. 14 – Modifiche dello Statuto e scioglimento anticipato della Consulta

Proposte di modifica dello Statuto e di scioglimento anticipato della Consulta devono essere approvate in Assemblea dalla maggioranza delle persone associate più una. Tali proposte devono essere presentate unanimemente dalla Giunta, oppure da almeno un terzo delle persone associate, con comunicazione inviata per posta materiale o elettronica al Presidente. Le proposte di modifica dello Statuto dovranno essere illustrate a tutte le persone associate insieme all’ordine del giorno dell’Assemblea in cui saranno discusse.

Art. 15 – Riferimenti di legge

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia.